Amministrazione Trasparente

Accesso civico "generalizzato"

Data di pubblicazione: 01/03/2021

Data di ultimo aggiornamento: 21/04/2023

Accesso civico "generalizzato"

 

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, hai la possibilità di accedere a dati, documenti od informazioni ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, con esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.

Per tale finalità puoi esercitare il diritto di accesso generalizzato previsto dall'art. 5 comma 2 e 5 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33.

Le richieste sono inammissibili laddove l'oggetto sia troppo generico e tale da non permettere di identificare la documentazione richiesta.


Come fare richiesta?

La richiesta di accesso generalizzato non deve essere motivata e deve essere presentata con le seguenti modalità:

  • inviando una richiesta mediante posta elettronica certificata alla casella   info@pec.comune.schivenoglia.mn.it , ricevente Ufficio Protocollo Comune di Schivenoglia.
  • inviando   una   richiesta   tramite   posta   elettronica   ordinaria   alla   casella  segreteria@comune.schivenoglia.mn.it , allegando la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
  • inviando un fax al n.   0386 58124   allegando la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità
  • inviando una lettera a: Comune di Schivenoglia – Via Matteotti 22, 46020 Schivenoglia MN;

 

Esclusione dal diritto di accesso

L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

 

L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali

Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

 

Quanto costa?

E' previsto il solo rimborso dei costi effettivamente sostenuti per la riproduzione su supporti materiali

Tempi?
Entro 30 giorni il Responsabile del Servizio deve adottare un provvedimento espresso e motivato sulla richiesta avanzata, con la comunicazione dell'esito al richiedente  agli eventuali soggetti contro interessati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato

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