Il procedimento di interpello è quello attraverso il quale l’Amministrazione comunale fornisce risposta a circostanziate e specifiche domande poste dal contribuente concernenti l’applicazione, a casi concreti e personali, di atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria adottati dal Comune nel caso vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
L’istanza di interpello è presentata al Comune nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l’istanza stessa, il quale, per mezzo del proprio funzionario responsabile del tributo, fornisce risposta, scritta e motivata e notificata con gli strumenti previsti nel regolamento, e, se del caso, può chiedere, una sola volta, al richiedente di integrare l’istanza mediante ulteriori informazioni e anche mediante presentazione di documenti.
Nel caso l’istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il funzionario responsabile ne fornisce riscontro al richiedente entro il termine previsto, specificandone i motivi.
La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha presentato l’istanza, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell’istanza di interpello.
Nel caso la risposta del Comune su istanze ammissibili e purché recanti l’indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il termine regolamentato, ovvero entro la data in cui l’istanza è stata regolarizzata, si intende che il Comune concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente, ritenendo nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso.
Il contribuente, o i soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure coloro che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (ad esempio: eredi, amministratori di condominio o di multi-proprietà, curatori fallimentari, procuratori speciali del contribuente), possono inoltrare al Comune, per iscritto, circostanziata e specifica istanza di interpello concernente la fiscalità comunale, a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni tributarie, attinenti al concreto caso prospettato.
L’istanza deve contenere l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che il contribuente intende adottare. Detta esposizione non è prescritta a pena di inammissibilità dell’istanza; tuttavia, se mancante, non dà luogo alla formazione del silenzio-assenso.
L’istanza di interpello, redatta in carta semplice, alla quale allegare copia del documento di identità, è presentata al Comune mediante le seguenti modalità:
- consegnandola direttamente al Comune negli orari di apertura;
- a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata;
- a mezzo posta raccomandata A/R;
- a mezzo fax.
L’istanza di interpello, a pena di inammissibilità, deve contenere, oltre ai dati di seguito elencati, anche copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile alla soluzione del quesito:
- i dati identificativi del soggetto che presenta l’istanza (nome e cognome o denominazione sociale e codice fiscale);
- la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale prospettato e da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
- l’indicazione del domicilio dell’interpellante o dell’eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
- la sottoscrizione dell’interpellante o del suo legale rappresentante;
In caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi sopra indicati richiesti a pena di inammissibilità, il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare l’istanza entro 30 giorni dall’invito. Comunque, l’istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione.
Il termine per la conclusione del procedimento (risposta) è determinato in giorni dalla data di ricezione dell’istanza di interpello ovvero dalla data in cui l’istanza è stata regolarizzata.
La richiesta di integrazione documentazione interrompe il termine stabilito per la risposta, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della documentazione integrativa.
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Pagina aggiornata il 13/05/2024